- Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri
Articolo 32 comma 4 (GDPR – EU 679/2016)
- Sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo
Articolo 39 comma 2 (GDPR – EU 679/2016)
PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY
E’ compito di titolari e responsabili del trattamento che ogni risorsa venga adeguatamente istruita e resa consapevole delle misure da adottare in azienda al fine di proteggere i dati personali per adeguarsi ai dettami della normativa attualmente in vigore.
L’adempimento degli obblighi formativi può essere oggetto di accertamenti ispettivi da parte dell’Autorità Garante privacy e da parte della Guardia di Finanza che ne attua o controlli.